Scontrino elettronico: e-commerce esonerato dall’invio telematico dei corrispettivi

L’introduzione dello scontrino elettronico non modifica le regole dell’e-commerce. I corrispettivi che derivano dal commercio elettronico, infatti, continuano ad essere esonerati dall’invio telematico. A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta dall’interpello numero 198 del 19 giugno 2019.

 

D’altra parte, permangono altri obblighi legati a questo tipo di transazioni previsti dalla legge, relativi alle annotazioni all’interno del registro e all’emissione di fattura ove richiesta dal cliente.

 

La questione fa riferimento al caso specifico di una società operante nel settore della Grande Distribuzione la quale vende anche tramite e-commerce. Quest’ultima si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per sapere se l’obbligo dello scontrino elettronico avrebbe introdotto novità e cambiamenti anche per questa particolare modalità di vendita.

 

Attraverso la risposta all’interpello (198/2019), l’Agenzia delle Entrate specifica che tale introduzione non implica mutamenti nelle regole generali del commercio elettronico e che, in questi casi, la transazione è assimilata alle vendite per corrispondenza, a cui vengono applicate le disposizioni relative all’articolo 2, lettera oo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996, il quale esonera l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, fatta eccezione dell’emissione della fattura se richiesta dal cliente.

 

Nel suddetto interpello, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla normativa cardine per il nuovo obbligo dello scontrino elettronico, l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, il quale prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018”.

 

Ragion per cui, lo scontrino elettronico non apporta alcuna novità per i corrispettivi dell’e-commerce, i quali devono essere solamente annotati nel registro dedicato.

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